Art. 21.
(Partecipazione ai costi di distribuzione da parte dell'Istituto e recupero dei costi affrontati).

      1. L'Istituto partecipa ai costi di distribuzione, sia in Italia che all'estero, dei film di cui all'articolo 13, in misura pari al 45 per cento delle spese per la stampa delle copie e per il lancio pubblicitario. Partecipa altresì, sempre nella misura del 45 per cento, alle spese per il doppiaggio, o per i sottotitoli in almeno tre lingue estere, e alle spese di viaggio di autori e di produttori per partecipare a festival nazionali e internazionali. Queste ultime spese devono essere puntualmente giustificate e documentate.

      2. La partecipazione di cui al comma 1 non può in nessun caso superare la quota del 15 per cento del costo di produzione del film.
      3. La partecipazione di cui al comma 1 è recuperata con le modalità previste dall'articolo 17 intendendosi il produttore sostituito con il distributore.

 

Pag. 30